L’attività di Istruttore privato figura che opera nel campo delle scienze motorie e del settore dedicato allo sviluppo del benessere psico-fisico della persona
L’istruttore privato è quella figura che opera nel campo delle scienze motorie e del settore dedicato allo sviluppo del benessere psico-fisico della persona attraverso un’organizzazione di tipo professionale. Le palestre organizzano la loro attività in forma d’impresa ma il singoloistruttore di sala può decidere di attrezzare piccoli studi professionali dedicati a seguire un numero ridotto di persone. Il vantaggio per la clientela consiste nella possibilità di ricevere maggiore accortezza nell’erogazione dei servizi. In tal caso si può stabilire che il personal trainer svolga la funzione di lavoratore autonomo. Egli infatti vende lezioni private e in generale consulenza attraverso varie tipologie di pareri professionali.
L’aspetto dell’ufficio può anche assumere le sembianze di una palestra in miniatura tuttavia, a prescindere dal loro valore, i beni strumentali di cui il professionista si avvale all’interno dello studio non costituiscono che un fattore produttivo secondario rispetto all’importanza di quello apportato dalla propria personale prestazione. Il contratto che si pone in essere è strettamente legato alla fiducia che gli viene accordata dal cliente e integra la fattispecie di un rapporto “intuitu personae” Il cliente paga, eventualmente anche in misura maggiore rispetto al ticket della palestra, ma domanda in cambio consigli che presuppongono l’opera intellettuale del professionista.
Il decreto legge del 18/10/2012, così come convertito dalla legge 17/12/2012 ha poi introdotto l’obbligo da parte di tutti i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con Legge dello Stato di comunicare la propria PEC (i ndirizzo di posta elettronica certificata) ai rispettivi Ordini e Collegi. Si può però concludere che per il personal trainer tali obblighi non sussistono. Infatti, attualmente svolgere l’attività di personal trainer non comporta iscrizioni a particolari albi e pertanto si risulta attratti dalla normativa sulle professioni non organizzate in ordini o collegi, prescritta con la Legge n.4 del 14/01/2013, il che esclude i diretti interessati dalle fattispecie di cui sopra.
Dopo aver individuato il più idoneo regime fiscale di appartenenza occorrerà dichiarare l’inizio dell’attività nei trenta giorni successivi ad esso, con l’invio di apposito modello all’Agenzia delle entrate. Il codice ateco più pertinente appare”; le note esplicative Ateco 2007 chiariscono infatti che sono in esso incluse le attività.
Link Utili:
Una definizione dell’argomento Personal Trainer Roma data dalla famosa enciclopedia on line. (Wikipedia)